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Riscontro quesito sui permessi retribuiti

By 5 Luglio 2019No Comments

RISCONTRO QUESITO SUI PERMESSI RETRIBUITI PER DONAZIONE DI SANGUE

 

In riscontro al quesito posto in merito alla documentazione che il donatore di sangue deve produrre al datore di lavoro del settore privato, affinché lo stesso ottenga il rimborso dall’INPS, dopo attenta analisi delle circolari INPS (circolare n. 29 del 7 febbraio 2017 e circolare n. 25 del 5 febbraio 1981) e della normativa vigente (D.M. 8 aprile 1968), si ritiene opportuno esplicare quanto rilevato e vigente allo stato attuale.

Si premette che la Legge 219 del 2005 all’articolo 8, rubricato Astensione dal lavoro, prevede che:

“1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

  1. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. A tal fine è autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall’anno 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
  2. Ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 2, i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate”.

La legge 584 del 1967 prevede la facoltà per i datori di lavoro di “ottenere il rimborso dell’importo della normale retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per la giornata di astensione dal lavoro” dall’INPS.

Lo stesso Istituto ha emanato due circolari in merito, la n. 25 del 1981 relativa alla disciplina del rimborso ai datori di lavoro per la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dai dipendenti donatori di sangue, la n.29 del 2017 relativa invece alle indicazioni per l’erogazione del contributo previsto per garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di inidoneità alla donazione di sangue…”.

Ciò premesso possiamo affermare che sì, il lavoratore ha diritto al permesso retribuito per effettuare la donazione di sangue, ma ha allo stesso tempo, oltre all’onere di richiedere il permesso al datore di lavoro, quello di presentare la certificazione, rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo di sangue o emocomponenti presso un Centro autorizzato dalla struttura pubblica competente, nonché una dichiarazione attestante la fruizione del permesso, la retribuzione corrispostagli per la giornata di riposo e la gratuità della donazione. Tale ultima dichiarazione deve essere resa nonostante in Italia la donazione di sangue può avvenire esclusivamente in forma gratuita e anonima.

Si ritiene di dover specificare inoltre che il datore di lavoro ha la facoltà di ottenere il rimborso solo dopo aver corrisposto la retribuzione al lavoratore per la giornata di riposo in cui è avvenuta la donazione di sangue.

 È fondamentale sottolineare inoltre che il valore della retribuzione indicata dal lavoratore e rimborsata al datore di lavoro nulla ha a che vedere con l’alto valore che ha la donazione di sangue, elemento indispensabile per la vita e la sopravvivenza dell’essere umano.

In sintesi, secondo quanto previsto dal D.M. 8 aprile 1968 recante le “Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967 n. 584, ancora vigente e richiamata nella circolare INPS n. 29 del 7 febbraio 2017, la domanda di rimborso del datore di lavoro deve essere corredata:

  • da una dichiarazione del lavoratore interessato attestante che ha fruito della giornata di riposo e della relativa retribuzione, il cui ammontare deve essere specificato, e che ha donato il sangue gratuitamente (fac-simile allegato);
  • da un certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante:
  1. i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;
  2. la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo.

Il certificato predetto deve essere rilasciato su di un modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità.

Pertanto, da quanto sopracitato, è pacifico che la richiesta delle aziende ai lavoratori donatori, di produrre la dichiarazione attestante l’avvenuta donazione con i relativi dettagli ed il certificato rilasciato dal medico prelevatore, è legittima e fondata.

Parere elaborato dal Gruppo di Studio Fondazione Sapientia per Avis Calabria – ONLUS

Qui il link del modello di permesso: PERMESSO DONAZIONE SANGUE LAVORATORE

aviscalabria

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